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MODELLO 730 Anno 2020 - Le Novità

Al via anche per l'anno 2020 il Modello 730 che, seppur con mille difficoltà dovute al COVID-19, si propone di presentare qualche interessante novità che vi elenchiamo in questo riassunto: 

 

  • Termini di presentazione della dichiarazione: La data di termine per la presentazione del 730 è stata fissata al 30 settembre 2020: questa modifica, inizialmente programmata per l’anno 2021, è stata anticipata all’anno 2020 a causa dell’emergenza Coronavirus; il rimborso arriverà nella prima retribuzione utile e comunque nel mese successivo alla liquidazione del modello.
  • Estensione dell’utilizzo del  730 all’erede:  L’erede del contribuente deceduto nel 2019 o entro il 30 settembre 2020 potrà presentare il modello 730 anziché il modello Redditi PF; il rimborso verrà effettuato in tempi più rapidi direttamente dall’Agenzia delle Entrate.
  • Aumento del limite di reddito per figli a carico  entro i 24 anni di età: il limite di reddito per la detrazione dei figli a carico entro i 24 anni è aumentato a  4000 euro annui; per i figli di età superiore ai 24 anni, per il coniuge e per gli altri familiari il limite di 2840,51 euro rimane invariato rispetto agli anni precedenti.
  • Aumento del limite per le spese di istruzione: l’importo massimo detraibile per le spese di istruzione di scuole materne, elementari, medie e superiori è aumentato ad 800 euro per ogni figlio; non sono previste variazioni rispetto agli anni precedenti per quanto riguarda la detrazione di rette di frequenza di asili nido e di università.
  • Detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa: questa sezione è riservata al personale militare delle Forze Armate ed al personale  delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare e riconosce una riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa; l’agevolazione spetta ai lavoratori in servizio costante nel 2019 e che hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 28000,00 euro.
  • Detrazione per riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (c.d. “pace contributiva”): l’onere sostenuto per il riscatto degli anni non coperti da contribuzione  può essere detratto dall’imposta lorda nella misura del 50% con una ripartizione in 5 quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento della spesa e in quelli successivi; gli anni recuperabili sono al massimo 5, anche non consecutivi. La detrazione spetta, oltre al soggetto dichiarante, anche ai superstiti dell’assicurato o ai suoi parenti e affini entro il secondo grado che abbiano presentato la domanda di riscatto e sostenuto l’onere per conto dell’assicurato.
  • Detrazione per infrastrutture di ricarica: per le spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 per l’acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica è previsto che l’onere sostenuto possa essere detratto dall’imposta lorda nella misura del 50% dell’ammontare delle spese sostenute, di ammontare comunque non superiore a 3.000 euro, con una ripartizione in 10 rate annuali di pari importo. Possono usufruire delle detrazione  i contribuenti che sostengono le spese per gli interventi agevolabili (se le spese sono rimaste a loro carico) e coloro che possiedono o detengono l’area in base ad un titolo idoneo. I pagamenti devono essere effettuati  con pagamenti tracciabili (bonifici, carte di debito o credito, assegni bancari e circolari).
  • Sport Bonus: Viene riconosciuto un credito d’imposta ai privati che effettuano erogazioni liberali per interventi di manutenzione  o restauro di impianti sportivi pubblici o realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche; le erogazioni devono essere effettuate tramite pagamenti tracciabili (bonifici, bollettini postali, carte di debito o credito, assegni bancari e circolari). Per le persone fisiche il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 65% delle erogazioni effettuate e nel limite del 20% del reddito imponibile e ripartito in 3 quote annuali di pari importo.
  • Credito d’imposta per bonifica ambientale: Viene riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 65% delle erogazioni effettuate a favore  dei soggetti che , dal 2019, effettuano erogazioni liberali per interventi di ripristino o miglioramenti di edifici e terreni di proprietà pubblica, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell’amianto dagli edifici, della prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica; Il credito d’imposta è riconosciuto nei limiti del 20% del reddito imponibile ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
  • Lavoratori impatriati: per i contribuenti che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019, i redditi da lavoro dipendente e assimilati concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 30%. Tale misura è ridotta al 10% se la residenza è trasferita in: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia.